REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Vincevo DI CERBO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
L. I., elettivamente domiciliata in Roma Viale Delle Milizie 1, presso lo studio dell'avvocato Garofalo Domenico, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C. V.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1661/03 della Corte d'Appello di Bari, depositata il 15/07/03 - R.G.N. 2897/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/06 dal Consigliere Dott. Fernando Lupi;
udito l'Avvocato Garofalo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 luglio 2003 la Corte di Appello di Bari ha rigettato l'appello proposto da L. I. nei confronti di C. V. avverso sentenza del Tribunale di Bari, confermando il rigetto della domanda della L. diretta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Osservava in motivazione che l'unica cosa certa era la presenza costante della L. nello studio del ragioniere C., circostanza che era compatibile sia con la tesi della appellante di un rapporto di lavoro subordinato, che con quella di un rapporto di praticantato dell'appellato.
Osservava in motivazione che dalle dichiarazioni rese dai testi non si evidenziava la prova di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto le prove raccolte nulla dicono in ordine alla sottoposizione ad un vincolo gerarchico, direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. Risolutive in ordine alla natura del rapporto erano le dichiarazioni della L. che aveva dichiarato di essere stata presentata al C. per svolgere la pratica e non per l'iscrizione all'Albo; di avere fatto in parte pratica ed in parte attività di studio.
La soccombente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo ed illustrato poi con memoria; l'intimato non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, denunciando violazione di legge (artt. 2094 e 2697 c.c.) e vizio della motivazione, la ricorrente sostiene che il C. avrebbe ammesso la sua attività lavorative e che quindi sarebbe stato onere del C. provare la riconducibilità ad un rapporto diverso; che mancava la prova di attività formativa, che i testi per contro avevano confermato lo svolgimento di attività di contabilizzatine, fatturazione con il medesimo orario di lavoro degli altri dipendenti.
Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata non ha accertato lo svolgimento di una attività lavorativa, che il C. non ha ammesso deducendo l'attività di praticamente, bensì di una attività compatibile sia con il lavoro subordinato, sia con l'attività di studio con esercitazione nelle attività professionali propria del praticamente. In questa incertezza sull'inquadramento della attività materialmente svolta, la Corte territoriale ha ritenuto trarre la prova della attività di praticante, e non di lavoratrice subordinata, da due rilievi: dalla mancanza di prova della subordinazione e sulle dichiarazioni confessorie rese dalla L. in sede di libero interrogatorio.
Non vi è stata, quindi, violazione del principio dell'onere della prova in quanto detto onere, in mancanza di confessione del convenuto, restava all'attrice, né della norma che regola il lavoro subordinato, la sussistenza del quale è stata esclusa sul rilievo della mancanza di prova della subordinazione e delle dichiarazioni confessorie in ordine ad una attività di praticante, punti decisivi della motivazione della sentenza impugnata che non sono stati investiti da specifiche censure.
Non si deve provvedere sulle spese essendo la ricorrente soccombente e l'intimato non costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 13.12.2006.


Depositato in cancelleria il 15 gennaio 2007